Art. 5.

      1. L'articolo 5 della legge 16 marzo 1987, n. 115, è sostituito dal seguente:

      «Art. 5. - 1. Con riferimento agli indirizzi contenuti nell'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sui livelli essenziali di assistenza sanitaria, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 23 gennaio 2002, nell'ambito della loro programmazione sanitaria, le regioni, predispongono opportuni piani sanitari per l'assistenza diabetologica e forniscono direttive uniformi su tutto il territorio nazionale al fine di:

          a) istituire strutture specialistiche diabetologiche a livello ospedaliero o territoriale nell'ambito del sistema dipartimentale interdisciplinare e polispecialistico ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, secondo parametri che tengano conto delle necessità della popolazione, delle caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche delle zone di utenza e degli indicatori epidemiologici della malattia diabetica e delle sue complicanze croniche nell'ambito regionale;

          b) istituire strutture di diabetologia pediatrica in numero di almeno una per ogni regione, salvo condizioni di maggiore necessità per le regioni a più alta densità di popolazione. La direzione di tali strutture è affidata a pediatri diabetologi. I servizi di diabetologia pediatrica hanno in

 

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carico i cittadini con diabete mellito fino al raggiungimento dell'età prevista per il passaggio alle strutture diabetologiche per adulti, secondo linee guida emanate dal Ministro della salute, di intesa con la Commissione permanente istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

      2. I criteri di uniformità validi per tutto il territorio regionale relativamente all'organizzazione delle strutture diabetologiche, i metodi di indagine clinica, i criteri di diagnosi e di terapia anche in armonia con i suggerimenti delle linee guida nazionali e internazionali codificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, sono stabiliti ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
      3. Le strutture diabetologiche previste dal comma 1 svolgono, in particolare, i seguenti compiti:

          a) prevenzione primaria e secondaria del diabete mellito;

          b) prevenzione delle sue complicanze;

          c) terapia in situazioni di particolare necessità clinica;

          d) consulenza diabetologica per il medico di medicina generale, attuando progetti condivisi di gestione integrata con le altre strutture presso le quali sono assistiti cittadini diabetici;

          e) coordinamento dell'attività diabetologica territoriale anche organizzata in unità territoriale di assistenza primaria ai sensi dell'allegato 1 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, per la realizzazione di specifici percorsi assistenziali diagnostico-terapeutici remunerabili per obiettivi e non per singole prestazioni;

          f) consulenza con altre strutture ospedaliere in occasione dei ricoveri di cittadini diabetici, qualora tali strutture siano allocate a livello territoriale ovvero ospedaliero;

 

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          g) addestramento, istruzione, educazione del cittadino diabetico e con sindrome metabolica anche in collaborazione con associazioni e fondazioni senza fini di lucro dei cittadini con diabete mellito e dei loro familiari;

          h) collaborazione con le aziende sanitarie locali e ospedaliere per tutti i programmi di politica sanitaria riguardanti il diabete mellito».